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D.Lgs. 231/2001

Responsabilità amministrativa da reato

Aspetti Generali

  • Il Decreto Legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Di contro, non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
  • In particolare, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  • a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  • b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
  • L’ente, d’altro canto, non risponde se le persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
    Il D.lgs. 231/2001 ha pertanto introdotto una forma di “responsabilità amministrativa” diretta delle imprese per i reati individuati dal Decreto stesso.
    L’ente può tuttavia tutelarsi dimostrando di essersi dotato di un modello organizzativo e di gestione (MOG) idoneo.
    La normativa prevede l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV), a cui spetta il compito di vigilare sul corretto funzionamento del MOG.
    L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001 prevede inoltre che l’ente non risponde se prova che:
  • - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. Spetterà all’ente provare che gli atti posti in essere dall’autore sono stati commessi con l’esplicita intenzione di violare i modelli adottati dall’ente;
  • - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. Questo elemento può essere provato ad esempio attraverso la corretta redazione e tenuta dei verbali sopra menzionati.
  • Venendo ora all’analisi delle sanzioni, il Decreto prevede che le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
  • a) la sanzione pecuniaria;
  • b) le sanzioni interdittive;
  • c) la confisca;
  • d) la pubblicazione della sentenza.
  • Le sanzioni interdittive sono invece:
  • a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Reati
  • Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
  • Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
  • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
  • Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
  • Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
  • Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
  • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
  • Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
  • Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
  • Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
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D.Lgs. 231/2001

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